Art. 17.
 
                          Pubblica utilita'
   1. Entro il perimetro della concessione le opere necessarie per la
protezione igienico-sanitaria ed idrologica del  giacimento,  per  la
captazione, la conduzione, l'adduzione ed il contenimento delle acque
minerali e termali, per l'utilizzazione industriale e termale, per la
produzione  e la trasmissione dell'energia elettrica ed in genere per
la  coltivazione  e  la  sicurezza  dell'attivita'  estrattiva   sono
considerate di pubblica utilita' ai sensi della legge 25 giugno 1865,
n. 2359 e successive modifiche e integrazioni.
   2. In caso di contestazione, sulla necessita' e sulle modalita' di
costruzione delle opere stesse, decide la giunta regionale.
   3.  La  dichiarazione  di pubblica utilita' delle opere richiamate
dal  primo  comma,  su  richiesta  degli  interessati  e'  fatta  dal
presidente  della giunta regionale, quando le stesse si trovano fuori
della zona concessa.
   4.  Su  istanza  del  concessionario,  il  presidente della giunta
regionale puo' ordinare l'occupazione  di  urgenza,  sia  dentro  che
fuori  il perimetro della zona concessa, determinando l'indennita' da
corrispondere  e  disponendone  il  deposito  presso   la   tesoreria
regionale.