Art. 17. Pubblica utilita' 1. Entro il perimetro della concessione le opere necessarie per la protezione igienico-sanitaria ed idrologica del giacimento, per la captazione, la conduzione, l'adduzione ed il contenimento delle acque minerali e termali, per l'utilizzazione industriale e termale, per la produzione e la trasmissione dell'energia elettrica ed in genere per la coltivazione e la sicurezza dell'attivita' estrattiva sono considerate di pubblica utilita' ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche e integrazioni. 2. In caso di contestazione, sulla necessita' e sulle modalita' di costruzione delle opere stesse, decide la giunta regionale. 3. La dichiarazione di pubblica utilita' delle opere richiamate dal primo comma, su richiesta degli interessati e' fatta dal presidente della giunta regionale, quando le stesse si trovano fuori della zona concessa. 4. Su istanza del concessionario, il presidente della giunta regionale puo' ordinare l'occupazione di urgenza, sia dentro che fuori il perimetro della zona concessa, determinando l'indennita' da corrispondere e disponendone il deposito presso la tesoreria regionale.