Art. 18. Direzione unica 1. Nel caso di concessione di acque minerali e termali derivanti da un unico bacino, la giunta regionale puo' prescrivere in ogni momento, ai singoli concessionari, di assoggettarsi ad una direzione unica avente il compito di disciplinare gli emungimenti e di precedere ad una razionale assegnazione delle acque, allo scopo di evitare danni alla sicurezza e al buon governo del bacino. 2. In caso di inottemperanza la giunta regionale procede alla nomina, per i compiti di cui al precedente comma, dell'incaricato della direzione unica il quale stabilisce, in contraddittorio con i concessionari, la valutazione dei singoli interessi nonche' il riparto delle spese.