Art. 18.
 
                           Direzione unica
   1.  Nel  caso di concessione di acque minerali e termali derivanti
da un unico bacino, la giunta  regionale  puo'  prescrivere  in  ogni
momento,  ai singoli concessionari, di assoggettarsi ad una direzione
unica  avente  il  compito  di  disciplinare  gli  emungimenti  e  di
precedere  ad  una  razionale assegnazione delle acque, allo scopo di
evitare danni alla sicurezza e al buon governo del bacino.
   2.  In  caso  di  inottemperanza  la giunta regionale procede alla
nomina, per i compiti di cui  al  precedente  comma,  dell'incaricato
della  direzione  unica il quale stabilisce, in contraddittorio con i
concessionari,  la  valutazione  dei  singoli  interessi  nonche'  il
riparto delle spese.