Art. 21.
                              Cessazione
   1.  Il permesso di ricerca e la concessione oltre che per scadenza
del termine cessano per:
     a) rinuncia;
     b) decadenza;
     c) revoca.
   2.  La  concessione  cessa  inoltre per esaurimento o sopravvenuta
incoltivabilita' del giacimento e sua inutilizzazione. Il titolare ha
comunque  diritto a trattenere le pertinenze, provvedendo a sue spese
all'esecuzione dei lavori indicati  nel  provvedimento  che  dichiara
l'estinzione, a tutela della incolumita' e salute pubblica.