Art. 21. Cessazione 1. Il permesso di ricerca e la concessione oltre che per scadenza del termine cessano per: a) rinuncia; b) decadenza; c) revoca. 2. La concessione cessa inoltre per esaurimento o sopravvenuta incoltivabilita' del giacimento e sua inutilizzazione. Il titolare ha comunque diritto a trattenere le pertinenze, provvedendo a sue spese all'esecuzione dei lavori indicati nel provvedimento che dichiara l'estinzione, a tutela della incolumita' e salute pubblica.