Art. 26. R e v o c a 1. La revoca del permesso o della concessione puo' disporsi per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico che non consentono di proseguire l'attivita' di ricerca o l'esercizio della concesssione. 2. Essa e' disposta con provvedimento motivato della giunta regionale, che determina la misura dell'indennita' dovuta al titolare. 3. Al concessionario spetta anche il rimborso del canone pagato per l'anno in corso a norma dell'art. 41.