Art. 26.
 
                             R e v o c a
   1.  La  revoca  del permesso o della concessione puo' disporsi per
sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico che non consentono di
proseguire l'attivita' di ricerca o l'esercizio della concesssione.
   2.  Essa  e'  disposta  con  provvedimento  motivato  della giunta
regionale,  che  determina  la  misura  dell'indennita'   dovuta   al
titolare.
   3.  Al  concessionario  spetta anche il rimborso del canone pagato
per l'anno in corso a norma dell'art. 41.