Art. 27. E s o n e r i 1. Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dei provvedimenti di cessazione il ricercatore o concessionario e' dispensato da tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di permesso o di concessione, salvo l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi secondo o terzo dell'art. 22.