Art. 27.
 
                            E s o n e r i
   1.  Dalla  data  di  pubblicazione  nel Bollettino ufficiale della
Regione  dei   provvedimenti   di   cessazione   il   ricercatore   o
concessionario  e'  dispensato  da  tutti  gli obblighi derivanti dal
rapporto di permesso o di  concessione,  salvo  l'applicazione  delle
disposizioni contenute nei commi secondo o terzo dell'art. 22.