Art. 33. Tutela dei giacimenti 1. Quando nelle zone di protezione igienico-sanitarie e idrogeologiche delle sorgenti di acque minerali e termali, cosi' come determinate nel provvedimento di concessione o di loro costituzione, occorra intraprendere lavori che esigano perforazioni, scavi o comunque opere che possano manomettere il sottosuolo, il comune interessato ai fini del rilascio dei provvedimenti di competenza deve farne preventiva e motivata richiesta alla giunta regionale, la quale sentita l'U.L.S.S. interessata per territorio, concede il proprio nulla-osta, qualora i lavori e le opere predette non siano di pregiudizio alle sorgenti stesse. 2. Il nulla-osta di cui sopra puo' essere subordinato a particolari condizioni dirette alla salvaguardia delle sorgenti o delle falde idriche sotterranee, che i titolari dei lavori e delle opere suddette sono tenuti a rispettare, pena la sospensione dei lavori stessi e il ripristino delle condizioni iniziali, con espressa comminatoria che in caso di esecuzione d'ufficio la spesa relativa e' posta a carico del proprietario inosservante. 3. La delimitazione dell'area di protezione igienico-sanitaria e l'individuazione dei relativi vincoli e' affettuata dalla giunta regionale sentiti i comuni interessati previo parere del consiglio tecnico regionale per la sanita' di cui alla legge regionale 10 dicembre 1980, n. 72 e successive modifiche e integrazioni. 4. L'U.L.S.S. e il comune, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla vigilanza sulla predetta area al fine della salvaguardia igienico-sanitaria ed idrogeologica della risorsa idrominerale e del rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52.