Art. 33.
 
                        Tutela dei giacimenti
   1.   Quando   nelle   zone   di  protezione  igienico-sanitarie  e
idrogeologiche delle sorgenti di acque minerali e termali, cosi' come
determinate  nel provvedimento di concessione o di loro costituzione,
occorra  intraprendere  lavori  che  esigano  perforazioni,  scavi  o
comunque  opere  che  possano  manomettere  il  sottosuolo, il comune
interessato ai fini del rilascio dei provvedimenti di competenza deve
farne preventiva e motivata richiesta alla giunta regionale, la quale
sentita l'U.L.S.S. interessata per  territorio,  concede  il  proprio
nulla-osta,  qualora  i  lavori  e  le  opere  predette  non siano di
pregiudizio alle sorgenti stesse.
   2.   Il   nulla-osta  di  cui  sopra  puo'  essere  subordinato  a
particolari condizioni dirette alla  salvaguardia  delle  sorgenti  o
delle  falde  idriche  sotterranee, che i titolari dei lavori e delle
opere suddette sono tenuti a  rispettare,  pena  la  sospensione  dei
lavori stessi e il ripristino delle condizioni iniziali, con espressa
comminatoria che in caso di esecuzione d'ufficio la spesa relativa e'
posta a carico del proprietario inosservante.
   3.  La  delimitazione dell'area di protezione igienico-sanitaria e
l'individuazione dei relativi  vincoli  e'  affettuata  dalla  giunta
regionale  sentiti  i  comuni interessati previo parere del consiglio
tecnico regionale per la sanita'  di  cui  alla  legge  regionale  10
dicembre 1980, n. 72 e successive modifiche e integrazioni.
   4.  L'U.L.S.S.  e il comune, ciascuno nell'ambito delle rispettive
competenze, provvedono alla vigilanza sulla  predetta  area  al  fine
della  salvaguardia igienico-sanitaria ed idrogeologica della risorsa
idrominerale e del rispetto delle disposizioni contenute nell'art.  8
della legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52.