Art. 34.
 
                            R i s e r v a
   1. Nei limiti dei terreni compresi in una concessione, la ricerca,
la coltivazione e l'utilizzazione di acque minerali e termali diverse
da  quelle gia' conferite, e' riservata al titolare della concessione
medesima.
   2.  All'attivita'  di ricerca si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni dell'art. 6.