Art. 34. R i s e r v a 1. Nei limiti dei terreni compresi in una concessione, la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione di acque minerali e termali diverse da quelle gia' conferite, e' riservata al titolare della concessione medesima. 2. All'attivita' di ricerca si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 6.