Art. 39.
 
                           Accesso ai fondi
   1.  I proprietari ed i possessori dei fondi compresi nel perimetro
della zona del permesso o della concessione non  possono  opporsi  ai
lavori  ed alle operazioni occorrenti per l'esercizio della ricerca o
della  concessione,  alla  delimitazione  della  concessione  e  alla
opposizione  dei  termini,  fermi  restando  i  divieti stabiliti dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.
   2.  I  proprietari ed i possessori dei fondi, inoltre, non possono
opporsi al  prelievo  di  acqua  necessaria  ai  fini  delle  analisi
batteriologiche,  chimiche e chimico-fisiche, proveniente da sorgenti
o pozzi siti nei fondi stessi.
   3.  E'  fatto  obbligo ai titolari dei permessi di ricerca e delle
concessioni di risarcire i danni causati dalle  operazioni  e  lavori
minerari,   e,  versare,  se  richiesto  dai  proprietari  dei  fondi
interessati, un deposito cauzionale  presso  la  tesoreria  regionale
determinato,   in  caso  di  dissenso  fra  le  parti,  dalla  giunta
regionale. I lavori possono iniziarsi soltanto a deposito effettuato.