Art. 39. Accesso ai fondi 1. I proprietari ed i possessori dei fondi compresi nel perimetro della zona del permesso o della concessione non possono opporsi ai lavori ed alle operazioni occorrenti per l'esercizio della ricerca o della concessione, alla delimitazione della concessione e alla opposizione dei termini, fermi restando i divieti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128. 2. I proprietari ed i possessori dei fondi, inoltre, non possono opporsi al prelievo di acqua necessaria ai fini delle analisi batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche, proveniente da sorgenti o pozzi siti nei fondi stessi. 3. E' fatto obbligo ai titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni di risarcire i danni causati dalle operazioni e lavori minerari, e, versare, se richiesto dai proprietari dei fondi interessati, un deposito cauzionale presso la tesoreria regionale determinato, in caso di dissenso fra le parti, dalla giunta regionale. I lavori possono iniziarsi soltanto a deposito effettuato.