Art. 4.
 
                        Rilascio del permesso
   1.  Il  permesso  di  ricerca e' accordato dalla giunta regionale,
previo accertamento che il richiedente sia in possesso  di  idoneita'
tecnico-economica  adeguata all'importanza della ricerca programmata.
   2. Il provvedimento deve contenere:
     a)  le generalita' del titolare e il suo domicilio, da eleggersi
in un comune della regione;
     b)  la superficie accordata in permesso e la durata del permesso
stesso;
     c)  la data di inizio dei lavori di ricerca, che comuque debbono
iniziare entro tre mesi dalla  data  di  notifica  del  provvedimento
stesso;
     d)  l'ammontare del canone annuo da pagarsi ai termini dell'art.
41;
     e)  tutti  gli  altri  obblighi e condizioni ai quali si intende
subordinare  il  permesso  di  ricerca,  ivi  compreso  un   deposito
cauzionale  pari  al  5  per cento della spesa prevista nel programma
generale dei lavori da  effettuarsi  secondo  le  modalita'  previste
dall'art. 11.
   3.  Al provvedimento deve essere allegato il piano topografico che
ne forma parte integrante, sul quale  e'  delimitata  l'area  oggetto
della ricerca.
   4. Il rilascio del permesso costituisce approvazione del programma
dei lavori di cui alla lett. b) dell'art. 3.