Art. 4. Rilascio del permesso 1. Il permesso di ricerca e' accordato dalla giunta regionale, previo accertamento che il richiedente sia in possesso di idoneita' tecnico-economica adeguata all'importanza della ricerca programmata. 2. Il provvedimento deve contenere: a) le generalita' del titolare e il suo domicilio, da eleggersi in un comune della regione; b) la superficie accordata in permesso e la durata del permesso stesso; c) la data di inizio dei lavori di ricerca, che comuque debbono iniziare entro tre mesi dalla data di notifica del provvedimento stesso; d) l'ammontare del canone annuo da pagarsi ai termini dell'art. 41; e) tutti gli altri obblighi e condizioni ai quali si intende subordinare il permesso di ricerca, ivi compreso un deposito cauzionale pari al 5 per cento della spesa prevista nel programma generale dei lavori da effettuarsi secondo le modalita' previste dall'art. 11. 3. Al provvedimento deve essere allegato il piano topografico che ne forma parte integrante, sul quale e' delimitata l'area oggetto della ricerca. 4. Il rilascio del permesso costituisce approvazione del programma dei lavori di cui alla lett. b) dell'art. 3.