Art. 41. C a n o n i 1. Il titolare del permesso di ricerca deve corrispondere anticipatamente all'amministrazione regionale il canone di L. 5.000 per ogni ettaro di superficie e frazione compresi nella zona accordata in permesso. 2. Il concessionario deve corrispondere anticipatamente all'amministrazione regionale il canone annuo di L. 50.000 per ogni ettaro di superficie e frazione compresi nella zona accordata in concessione. Il canone non puo' comunque essere inferiore ad un milione di lire. I titolari delle nuove concessioni sono esentati dalla corresponsione dei primi tre canoni annui. 3. Il canone dovuto dai concessionari e' adeguato ogni tre anni, con provvedimento della giunta regionale, sulla base degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'istituto centrale di statistica e riferiti al 31 dicembre 1987 ed entra in vigore l'anno successivo. 4. I canoni debbono essere corrisposti nel mese di marzo relativo all'anno di riferimento. 5. Il primo pagamento dei suddetti canoni e' affettuato nel mese di marzo dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. 6. La sospensione dei lavori accordata a norma dell'art. 14 comporta l'esenzione dall'obbligo del pagamento del canone per le annualita' interessate o loro dodicesimi, allorquando ne derivi la sospensione delle attivita' di utilizzazione dell'acqua minerale e termale.