Art. 41.
 
                             C a n o n i
   1.   Il  titolare  del  permesso  di  ricerca  deve  corrispondere
anticipatamente all'amministrazione regionale il canone di  L.  5.000
per  ogni  ettaro  di  superficie  e  frazione  compresi  nella  zona
accordata in permesso.
   2.    Il   concessionario   deve   corrispondere   anticipatamente
all'amministrazione regionale il canone annuo di L. 50.000  per  ogni
ettaro  di  superficie  e  frazione  compresi nella zona accordata in
concessione. Il canone non  puo'  comunque  essere  inferiore  ad  un
milione  di  lire.  I  titolari delle nuove concessioni sono esentati
dalla corresponsione dei primi tre canoni annui.
   3.  Il  canone dovuto dai concessionari e' adeguato ogni tre anni,
con provvedimento della giunta regionale,  sulla  base  degli  indici
nazionali  del  costo della vita pubblicati dall'istituto centrale di
statistica e riferiti al 31 dicembre 1987 ed entra in  vigore  l'anno
successivo.
   4.  I canoni debbono essere corrisposti nel mese di marzo relativo
all'anno di riferimento.
   5.  Il  primo pagamento dei suddetti canoni e' affettuato nel mese
di marzo dell'anno successivo a quello di  entrata  in  vigore  della
presente legge.
   6.  La  sospensione  dei  lavori  accordata  a  norma dell'art. 14
comporta l'esenzione dall'obbligo del pagamento  del  canone  per  le
annualita'  interessate  o  loro dodicesimi, allorquando ne derivi la
sospensione delle attivita' di utilizzazione  dell'acqua  minerale  e
termale.