Art. 43. Autorizzazioni 1. I giacimenti di acque minerali e termali possono essere utilizzati soltanto da chi ne abbia ottenuta la concessione. 2. L'utilizzazione delle acque minerali per scopi terapeutici o igienico-speciali puo' avvenire sulla base della vigente normativa, mediante l'imbottigliamento o condizionamento e le cure termali. 3. Le autorizzazioni rilasciate dal presidente della giunta regionale su proposta della stessa, in particolare riguardano: a) l'apertura e l'esercizio di stabilimenti termali; b) l'apertura e l'esercizio di stabilimenti d'imbottigliamento e condizionamento di acque minerali naturali e la relativa vendita; c) l'impiego dell'acqua minerale naturale per la preparazione di bevande analcoliche, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719. 4. Sulle suddette autorizzazioni la giunta regionale deve acquisire il parere dell'U.L.S.S. territorialmente competente, che e' tenuta ad esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere s'intende favorevole. 5. Il rilascio delle autorizzazioni puo' essere condizionato all'ottenimento delle eventuali concessioni edilizie e alle successive constatazioni dei lavori e delle opere che devono essere conformi alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie. 6. Non sono consentite autorizzazioni per l'apertura e l'esercizio di stabilimenti di condizionamento di acque minerali artificiali.