Art. 43.
                            Autorizzazioni
   1.  I  giacimenti  di  acque  minerali  e  termali  possono essere
utilizzati soltanto da chi ne abbia ottenuta la concessione.
   2.  L'utilizzazione  delle  acque minerali per scopi terapeutici o
igienico-speciali puo' avvenire sulla base della  vigente  normativa,
mediante l'imbottigliamento o condizionamento e le cure termali.
   3.  Le  autorizzazioni  rilasciate  dal  presidente  della  giunta
regionale su proposta della stessa, in particolare riguardano:
     a) l'apertura e l'esercizio di stabilimenti termali;
     b) l'apertura e l'esercizio di stabilimenti d'imbottigliamento e
condizionamento di acque minerali naturali e la relativa vendita;
     c) l'impiego dell'acqua minerale naturale per la preparazione di
bevande analcoliche, ai sensi dell'art. 3 del decreto del  Presidente
della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719.
   4.   Sulle   suddette  autorizzazioni  la  giunta  regionale  deve
acquisire il parere dell'U.L.S.S. territorialmente competente, che e'
tenuta ad esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi
i quali il parere s'intende favorevole.
   5.  Il  rilascio  delle  autorizzazioni  puo'  essere condizionato
all'ottenimento  delle  eventuali   concessioni   edilizie   e   alle
successive  constatazioni  dei lavori e delle opere che devono essere
conformi alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie.
   6. Non sono consentite autorizzazioni per l'apertura e l'esercizio
di stabilimenti di condizionamento di acque minerali artificiali.