Art. 44.
 
                   Operazioni consentite e divieti
   1.  L'utilizzazione  delle acque minerali naturali, ove possibile,
deve avvenire in prossimita' della sorgente. E' comunque proibito  il
trasporto  dell'acqua  a  mezzo  di  recipienti  che non siano quelli
autorizzati per la distribuzione al consumo finale.
   2.  Il  carattere  di  acqua  minerale  naturale  non  si  intende
modificato dalle seguenti operazioni:
     a)    captazione,    canalizzazione,    elevazione    meccanica,
approvvigionamento in vasche o serbatoi;
     b)  separazione  degli  elementi instabili, quali i composti del
ferro  e  dello   zolfo,   mediante   filtrazione   o   decantazione,
eventualmente  preceduta  da  ossigenazione,  a  condizione  che tale
trattamento non comporti una  modifica  della  composizione  di  tali
acque in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa
le sue proprieta';
     c)  eliminazione  totale  o  parziale  della  anidride carbonica
libera   mediante   procedimenti   esclusivamente   fisici,   nonche'
incorporazione o reincorporazione di anidride carbonica.
   3.  E'  vietato sottoporre l'acqua minerale naturale ad operazioni
diverse da quelle previste nel comma precedente. In particolare  sono
vietati  i  trattamenti  di  potabilizzazione, l'aggiunta di sostanze
battericide o batteriostatiche e qualsiasi altro trattamento  diverso
da  quello  inteso  a salvaguardare il microbismo dell'acqua minerale
naturale, cosi' come esso si presenta alla sorgente.
   4. E' consentita previa autorizzazione del presidente della giunta
regionale, la miscelazione di un'acqua minerale gia' autorizzata  con
altra   acqua   minerale   di   nuova   sorgente   avente  le  stesse
caratteristiche.