Art. 44. Operazioni consentite e divieti 1. L'utilizzazione delle acque minerali naturali, ove possibile, deve avvenire in prossimita' della sorgente. E' comunque proibito il trasporto dell'acqua a mezzo di recipienti che non siano quelli autorizzati per la distribuzione al consumo finale. 2. Il carattere di acqua minerale naturale non si intende modificato dalle seguenti operazioni: a) captazione, canalizzazione, elevazione meccanica, approvvigionamento in vasche o serbatoi; b) separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo, mediante filtrazione o decantazione, eventualmente preceduta da ossigenazione, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione di tali acque in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprieta'; c) eliminazione totale o parziale della anidride carbonica libera mediante procedimenti esclusivamente fisici, nonche' incorporazione o reincorporazione di anidride carbonica. 3. E' vietato sottoporre l'acqua minerale naturale ad operazioni diverse da quelle previste nel comma precedente. In particolare sono vietati i trattamenti di potabilizzazione, l'aggiunta di sostanze battericide o batteriostatiche e qualsiasi altro trattamento diverso da quello inteso a salvaguardare il microbismo dell'acqua minerale naturale, cosi' come esso si presenta alla sorgente. 4. E' consentita previa autorizzazione del presidente della giunta regionale, la miscelazione di un'acqua minerale gia' autorizzata con altra acqua minerale di nuova sorgente avente le stesse caratteristiche.