Art. 46. Etichette 1. Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali debbono essere riportate le seguenti indicazioni: 1) la denominazione dell'acqua minerale naturale ed il nome della localita' in cui viene condizionata; 2) "acqua minerale naturale" integrata dalle indicazioni relative all'anidride carbonica eventualmente contenuta; 3) i risultati delle analisi chimica e fisico-chimica, la data di esecuzione e il laboratorio in cui sono state effettuate; 4) il contenuto in volume del recipiente; 5) il titolare del provvedimento e l'eventuale distributore stabilito nella Comunita' economica europea; 6) la data d'imbottigliamento ed eventualmente del termine di conservazione; 7) le indicazioni risultanti nel provvedimento ministeriale di riconoscimento dell'acqua minerale naturale. 2. Possono inoltre essere riportate le indicazioni concernenti le caratteristiche chimiche, batteriologiche e organolettiche dell'acqua minerale naturale e le altre indicazioni consentite dalle leggi vigenti.