Art. 46.
 
                              Etichette
   1.  Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali
debbono essere riportate le seguenti indicazioni:
    1) la denominazione dell'acqua minerale naturale ed il nome della
localita' in cui viene condizionata;
    2) "acqua minerale naturale" integrata dalle indicazioni relative
all'anidride carbonica eventualmente contenuta;
    3) i risultati delle analisi chimica e fisico-chimica, la data di
esecuzione e il laboratorio in cui sono state effettuate;
    4) il contenuto in volume del recipiente;
    5)  il  titolare  del  provvedimento  e  l'eventuale distributore
stabilito nella Comunita' economica europea;
    6)  la  data  d'imbottigliamento  ed eventualmente del termine di
conservazione;
    7)  le  indicazioni  risultanti nel provvedimento ministeriale di
riconoscimento dell'acqua minerale naturale.
   2.  Possono inoltre essere riportate le indicazioni concernenti le
caratteristiche chimiche, batteriologiche e organolettiche dell'acqua
minerale  naturale  e  le  altre  indicazioni  consentite dalle leggi
vigenti.