Art. 49. T e r m e 1. L'autorizzazione ad aprire ed esercitare stabilimenti termali cosi' come definiti dalla lett. a) dell'art. 14 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, e' rilasciata dal presidente della giunta regionale, su proposta della stessa, previo parere dell'ULSS competente per territorio, ed e' permanente. 2. Il provvedimento autorizzativo deve contenere: a) le generalita' o la ragione sociale del titolare della concessione mineraria o dell'autorizzazione alla somministrazione di cui all'art. 38; b) il nome e la localita' dello stabilimento termale; c) l'elencazione delle cure che vi si praticano, risultanti nel decreto ministeriale di riconoscimento e i suoi estremi; d) il periodo di apertura. 3. Il provvedimento puo' altresi' contenere altre indicazioni e condizioni ritenute opportune, caso per caso. 4. Il provvedimento deve essere inviato al ministero della sanita' e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.