Art. 49.
 
                              T e r m e
   1.  L'autorizzazione  ad aprire ed esercitare stabilimenti termali
cosi' come definiti dalla lett. a) dell'art. 14 del regio decreto  28
settembre  1919,  n.  1924, e' rilasciata dal presidente della giunta
regionale,  su  proposta  della  stessa,  previo   parere   dell'ULSS
competente per territorio, ed e' permanente.
   2. Il provvedimento autorizzativo deve contenere:
     a)  le  generalita'  o  la  ragione  sociale  del titolare della
concessione mineraria o dell'autorizzazione alla somministrazione  di
cui all'art. 38;
     b) il nome e la localita' dello stabilimento termale;
     c)  l'elencazione delle cure che vi si praticano, risultanti nel
decreto ministeriale di riconoscimento e i suoi estremi;
     d) il periodo di apertura.
   3.  Il  provvedimento  puo' altresi' contenere altre indicazioni e
condizioni ritenute opportune, caso per caso.
   4. Il provvedimento deve essere inviato al ministero della sanita'
e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.