Art. 5.
 
                             D u r a t a
   1.  La  durata  del  permesso  non  puo' eccedere i tre anni ed il
titolare ha diritto a proroga della stessa  durata  se  ha  adempiuto
agli  obblighi  derivanti  dal  permesso  stesso ed eseguito i lavori
descritti nel programma relativo al periodo precedente.
   2.  La  proroga,  da  chiedersi almeno sessanta giorni prima della
scadenza,  e'  accordata   dalla   giunta   regionale   con   proprio
provvedimento  che  approva anche il programma dei lavori relativo al
nuovo periodo.
   3.  Il  titolare  puo'  richiedere  con  proroga  la  riduzione  o
l'ampliamento, entro i limiti stabiliti dal terzo comma dell'art.  2,
dell'area oggetto di ricerca.
   4.  Coloro  che abbiano rinunciato al permesso o alla scadenza non
abbiano richiesto la  sua  proroga  o  la  concessione,  non  possono
ottenere nuovo permesso di ricerca per la stessa area, se non dopo un
biennio dalla cessazione.