Art. 5. D u r a t a 1. La durata del permesso non puo' eccedere i tre anni ed il titolare ha diritto a proroga della stessa durata se ha adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso stesso ed eseguito i lavori descritti nel programma relativo al periodo precedente. 2. La proroga, da chiedersi almeno sessanta giorni prima della scadenza, e' accordata dalla giunta regionale con proprio provvedimento che approva anche il programma dei lavori relativo al nuovo periodo. 3. Il titolare puo' richiedere con proroga la riduzione o l'ampliamento, entro i limiti stabiliti dal terzo comma dell'art. 2, dell'area oggetto di ricerca. 4. Coloro che abbiano rinunciato al permesso o alla scadenza non abbiano richiesto la sua proroga o la concessione, non possono ottenere nuovo permesso di ricerca per la stessa area, se non dopo un biennio dalla cessazione.