Art. 53. Erogatori 1. La giunta regionale, su proposta del comune e sentito il concessionario, puo' disporre, con il provvedimento di concessione, la collocazione di appositi erogatori di acqua fuori dagli stabilimenti di utilizzazione, e comunque in spazi riservati, esclusivamente per l'uso personale degli abitanti locali. 2. Il comune e' delegato ad emanare norme per disciplinare l'accesso a tali spazi riservati e per l'uso degli erogatori.