Art. 53.
 
                              Erogatori
   1.  La  giunta  regionale,  su  proposta  del  comune e sentito il
concessionario, puo' disporre, con il provvedimento  di  concessione,
la   collocazione   di   appositi  erogatori  di  acqua  fuori  dagli
stabilimenti  di  utilizzazione,  e  comunque  in  spazi   riservati,
esclusivamente per l'uso personale degli abitanti locali.
   2.  Il  comune  e'  delegato  ad  emanare  norme  per disciplinare
l'accesso a tali spazi riservati e per l'uso degli erogatori.