Art. 55. Vigilanza 1. Le funzioni amministrative di vigilanza sulle attivita' di ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali, ivi compresa quella di polizia mineraria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, quest'ultima limitata ai lavori minerari ed a quelli eseguiti nelle sorgenti e nelle relative pertinenze, spettano alla giunta regionale. 2. All'accertamento degli adempimenti e delle infrazioni previste nella presente legge provvedono i funzionari regionali all'uopo incaricati dalla giunta regionale, muniti di apposita tessera di riconoscimento abilitante. 3. Gli stessi funzionari, previa attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in applicazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, possono accedere alle proprieta' pubbliche e private per procedere ai controlli, alle rilevazioni e a tutte le altre operazioni necessarie allo svolgimento dei loro compiti. Gli stessi funzionari possono richiedere nell'esercizio delle funzioni esplicate, la necessaria assistenza alle forze di pubblica sicurezza.