Art. 55.
                              Vigilanza
   1.  Le  funzioni  amministrative  di  vigilanza sulle attivita' di
ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali,
ivi  compresa  quella  di  polizia  mineraria  di  cui al decreto del
Presidente della Repubblica  9  aprile  1959,  n.  128,  quest'ultima
limitata  ai  lavori  minerari  ed a quelli eseguiti nelle sorgenti e
nelle relative pertinenze, spettano alla giunta regionale.
   2.  All'accertamento degli adempimenti e delle infrazioni previste
nella presente  legge  provvedono  i  funzionari  regionali  all'uopo
incaricati  dalla  giunta  regionale,  muniti  di apposita tessera di
riconoscimento abilitante.
   3.  Gli  stessi funzionari, previa attribuzione della qualifica di
ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 9 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in applicazione
delle norme del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  aprile
1959,  n.  128,  possono accedere alle proprieta' pubbliche e private
per procedere ai controlli, alle  rilevazioni  e  a  tutte  le  altre
operazioni  necessarie  allo svolgimento dei loro compiti. Gli stessi
funzionari   possono   richiedere   nell'esercizio   delle   funzioni
esplicate, la necessaria assistenza alle forze di pubblica sicurezza.