Art. 58.
 
                             Prelevamenti
   1.  I  prelevamenti  di  acque  minerali  e termali per le analisi
ufficiali effettuate dagli istituti e dai laboratori  autorizzati  ai
sensi del d.c.g. 7 novembre 1939, n. 1858 nonche' per la revisione di
analisi, sono certificati dai funzionari regionali in presenza di  un
operatore medico dell'ULSS competente.