Art. 58. Prelevamenti 1. I prelevamenti di acque minerali e termali per le analisi ufficiali effettuate dagli istituti e dai laboratori autorizzati ai sensi del d.c.g. 7 novembre 1939, n. 1858 nonche' per la revisione di analisi, sono certificati dai funzionari regionali in presenza di un operatore medico dell'ULSS competente.