Art. 59.
 
                           R e g i s t r i
   1.  I  titolari  di concessione di acque minerali e termali devono
tenere  aggiornati,  previa  vidimazione   degli   Uffici   regionali
competenti, i seguenti registri:
   1) In tutti gli stabilimenti di utilizzazione:
     a) registro delle precipitazioni atmosferiche, i cui dati devono
quotidianamente rilevarsi da uno o piu'  pluviometri  installati  nel
bacino imbrifero della sorgente;
     b)   registro   della  sorgente,  da  cui  devono  risultare  le
rilevazioni, di norma mensili o anche piu' frequenti in  relazione  a
precipitazioni  atmosferiche, di portata, di conducibilita' elettrica
e di temperatura dell'acqua di ogni singola polla sorgiva;
     c) registro delle analisi e delle indagini, in cui devono essere
riportati i  risultati  delle  analisi  batteriologiche,  chimiche  e
chimico-fisiche di cui al primo comma lett. b) dell'art. 15;
     d)  registro  delle ispezioni, in cui devono essere riportate la
data e il risultato della visita;
     e)  registro  degli  interventi  alla  sorgente,  in  cui devono
riportarsi in ordine cronologico le operazioni, le  sostituzioni,  le
modifiche  apportate  alle  opere  di  presa,  agli  impianti  e alle
pertinenze in genere.
   Quando per le misurazioni e le osservazioni di cui alle precedenti
lettere a) e b) si fa uso di apparecchi autoregistranti,  i  relativi
diagrammi   debitamente  conservati  e  ordinati  tengono  luogo  dei
registri.
   2) Stabilimenti di confezionamento di acque minerali naturali:
     a) registro di carico e scarico giornaliero delle produzioni. In
luogo del predetto  registro  puo'  utilizzarsi  quello  relativo  al
contrassegno  I.V.A.  di  cui  all'art. 8 del decreto ministeriale 27
agosto 1976.
   3) Stabilimenti termali:
     a)  registri  numerici dei frequentatori, suddivisi in paganti e
in assistiti secondo gli enti previdenziali di  provenienza:  U.S.L.,
I.N.P.S., I.N.A.I.L. o altro;
     b)   registro   dei   reclami,  da  tenere  a  disposizione  dei
frequentatori.