Art. 59. R e g i s t r i 1. I titolari di concessione di acque minerali e termali devono tenere aggiornati, previa vidimazione degli Uffici regionali competenti, i seguenti registri: 1) In tutti gli stabilimenti di utilizzazione: a) registro delle precipitazioni atmosferiche, i cui dati devono quotidianamente rilevarsi da uno o piu' pluviometri installati nel bacino imbrifero della sorgente; b) registro della sorgente, da cui devono risultare le rilevazioni, di norma mensili o anche piu' frequenti in relazione a precipitazioni atmosferiche, di portata, di conducibilita' elettrica e di temperatura dell'acqua di ogni singola polla sorgiva; c) registro delle analisi e delle indagini, in cui devono essere riportati i risultati delle analisi batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche di cui al primo comma lett. b) dell'art. 15; d) registro delle ispezioni, in cui devono essere riportate la data e il risultato della visita; e) registro degli interventi alla sorgente, in cui devono riportarsi in ordine cronologico le operazioni, le sostituzioni, le modifiche apportate alle opere di presa, agli impianti e alle pertinenze in genere. Quando per le misurazioni e le osservazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) si fa uso di apparecchi autoregistranti, i relativi diagrammi debitamente conservati e ordinati tengono luogo dei registri. 2) Stabilimenti di confezionamento di acque minerali naturali: a) registro di carico e scarico giornaliero delle produzioni. In luogo del predetto registro puo' utilizzarsi quello relativo al contrassegno I.V.A. di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 27 agosto 1976. 3) Stabilimenti termali: a) registri numerici dei frequentatori, suddivisi in paganti e in assistiti secondo gli enti previdenziali di provenienza: U.S.L., I.N.P.S., I.N.A.I.L. o altro; b) registro dei reclami, da tenere a disposizione dei frequentatori.