Art. 62. Strumentazione 1. I titolari di concessioni attualmente in esercizio hanno l'obbligo di presentare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i progetti relativi al posizionamento e all'installazione degli strumenti di misurazione di cui alla lett. i) del quinto comma dell'art. 10 e di procedere alla loro definitiva messa in opera entro centottanta giorni dal ricevimento del provvedimento di approvazione della giunta regionale dei progetti medesimi. 2. Per motivi di carattere tecnico o igienico-sanitario la giunta regionale puo' esentare il concessionario dalla installazione di misuratori automatici di portata.