Art. 62.
 
                            Strumentazione
   1.  I  titolari  di  concessioni  attualmente  in  esercizio hanno
l'obbligo di  presentare  entro  centottanta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  i  progetti relativi al
posizionamento e all'installazione degli strumenti di misurazione  di
cui  alla  lett. i) del quinto comma dell'art. 10 e di procedere alla
loro  definitiva  messa  in  opera  entro  centottanta   giorni   dal
ricevimento  del provvedimento di approvazione della giunta regionale
dei progetti medesimi.
   2.  Per motivi di carattere tecnico o igienico-sanitario la giunta
regionale puo' esentare  il  concessionario  dalla  installazione  di
misuratori automatici di portata.