Art. 65. Abrogazione 1. Sono abrogate la legge regionale 17 febbraio 1977, n. 10, nonche', per la parte riguardante le acque minerali e termali, le disposizioni di cui all'art. 11 della legge regionale 22 gennaio 1979, n. 9 e all'art. 2 della legge regionale 3 agosto 1979, n. 42.