Art. 65.
 
                             Abrogazione
   1.  Sono  abrogate  la  legge  regionale  17 febbraio 1977, n. 10,
nonche', per la parte riguardante le acque  minerali  e  termali,  le
disposizioni  di  cui  all'art.  11  della legge regionale 22 gennaio
1979, n. 9 e all'art. 2 della legge regionale 3 agosto 1979, n. 42.