Art. 67.
 
                         Disposizioni finali
   1.  Per  quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in
quanto compatibili, le norme del regio decreto 28 settembre 1919,  n.
1924,   del   decreto  ministeriale  20  gennaio  1927  e  successivi
aggiornamenti e modificazioni.
 
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
 
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione dell'Umbria.
    Perugia, addi' 11 novembre 1987
                                          Il vice presidente: GUBBINI
 
  La  presente  legge  e'  stata approvata dal Consiglio regionale in
data 29 giugno 1987 (atto n. 463) e in data 12 ottobre 1987 (atto  n.
549)  ed  e'  stata vistata dal commissario del Governo il 7 novembre
1987.