Art. 67. Disposizioni finali 1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, del decreto ministeriale 20 gennaio 1927 e successivi aggiornamenti e modificazioni. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria. Perugia, addi' 11 novembre 1987 Il vice presidente: GUBBINI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale in data 29 giugno 1987 (atto n. 463) e in data 12 ottobre 1987 (atto n. 549) ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 7 novembre 1987.