Art. 2.
 
   La  revisione  dei  rapporti  convenzionali  tra  le Unita' locali
socio-sanitarie  e  le  Case  di  cura   private   per   l'erogazione
dell'assistenza   ospedaliera   deve  essere  effettuata  secondo  le
indicazioni del piano sanitario regionale entro e non oltre  sessanta
giorni dalla sua entrata in vigore.