Art. 2. In sede di prima attuazione della presente legge le modalita', i criteri e le condizioni per l'inquadramento del personale della quarta qualifica di esecutore nella quinta qualifica di collaboratore professionale sono definiti con l'accordo decentrato previsto dal precedente art. 1 prevedendo in ogni caso l'espletamento di una specifica prova di idoneita' professionale. L'inquadramento e' consentito nei limiti dei posti di organico di ogni profilo con assegnazione alla sede di servizio pertinente a ciascun posto.