Art. 2.
 
   In  sede  di prima attuazione della presente legge le modalita', i
criteri e le  condizioni  per  l'inquadramento  del  personale  della
quarta qualifica di esecutore nella quinta qualifica di collaboratore
professionale sono definiti con  l'accordo  decentrato  previsto  dal
precedente  art.  1  prevedendo  in  ogni  caso l'espletamento di una
specifica prova di idoneita' professionale.
   L'inquadramento  e' consentito nei limiti dei posti di organico di
ogni profilo con assegnazione alla  sede  di  servizio  pertinente  a
ciascun posto.