Art. 4.
          Disciplina del personale con profilo professionale
                    di guardia particolare giurata
 
   Il  personale  con  profilo  professionale  di guardia particolare
giurata, della quinta qualifica funzionale, assicura il  servizio  di
custodia  e  di  vigilanza  degli  uffici centrali della giunta e del
consiglio regionale nei  termini  e  con  le  modalita'  che  saranno
fissati in un apposito disciplinare che verra' approvato dalla giunta
regionale.
   Il   predetto   personale  deve  avere  la  qualifica  di  guardia
particolare giurata secondo le disposizioni contenute nel testo unico
della  legge  di  pubblica  sicurezza  approvato con regio decreto 18
giugno 1931,  n.  773,  e  del  relativo  regolamento  di  esecuzione
approvato  con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; le spese relative
al rilascio o al rinnovo del  decreto  prefettizio  di  approvazione,
nonche'  quelle  del  vestiario  e  di  armamento sono a carico della
Regione.
   Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai posti di guardia
particolare giurata, e' prescritto,  come  requisito  di  ammissione,
l'avvenuto espletamento del servizio di leva.
   Sara' considerato come titolo utile il servizio prestato nell'Arma
dei carabinieri, nella polizia di Stato, nella  guardia  di  finanza,
nel  Corpo  degli agenti di custodia, nel Corpo forestale dello Stato
e, in qualita' di guardia giurata, nelle disciolte  aziende  speciali
consorziali e delle comunita' montane.