Art. 4. Disciplina del personale con profilo professionale di guardia particolare giurata Il personale con profilo professionale di guardia particolare giurata, della quinta qualifica funzionale, assicura il servizio di custodia e di vigilanza degli uffici centrali della giunta e del consiglio regionale nei termini e con le modalita' che saranno fissati in un apposito disciplinare che verra' approvato dalla giunta regionale. Il predetto personale deve avere la qualifica di guardia particolare giurata secondo le disposizioni contenute nel testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; le spese relative al rilascio o al rinnovo del decreto prefettizio di approvazione, nonche' quelle del vestiario e di armamento sono a carico della Regione. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai posti di guardia particolare giurata, e' prescritto, come requisito di ammissione, l'avvenuto espletamento del servizio di leva. Sara' considerato come titolo utile il servizio prestato nell'Arma dei carabinieri, nella polizia di Stato, nella guardia di finanza, nel Corpo degli agenti di custodia, nel Corpo forestale dello Stato e, in qualita' di guardia giurata, nelle disciolte aziende speciali consorziali e delle comunita' montane.