Art. 3. All'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge, determinato, per l'anno 1987, in L. 200.000.000, si fa fronte previa riduzione, di pari importo, per competenza e cassa, del cap. 325000 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1987. Lo stanziamento della partita n. 7 - Interventi per manifestazioni fieristiche - dell'elenco n. 5 del predetto bilancio e' ridotto di L. 200.000.000. Il presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta stessa, e' autorizzato a disporre, ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, e dell'art. 21 della legge regionale 13 maggio 1987, n. 21 le occorrenti variazioni al bilancio 1987.