Art. 3.
 
   All'onere  complessivo  derivante dall'applicazione della presente
legge, determinato, per l'anno 1987, in L. 200.000.000, si fa  fronte
previa  riduzione,  di pari importo, per competenza e cassa, del cap.
325000 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1987.
   Lo stanziamento della partita n. 7 - Interventi per manifestazioni
fieristiche - dell'elenco n. 5 del predetto bilancio e' ridotto di L.
200.000.000.
   Il    presidente   della   giunta   regionale,   previa   conforme
deliberazione della giunta stessa,  e'  autorizzato  a  disporre,  ai
sensi  dell'art.  37 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, e
dell'art.  21  della  legge  regionale  13  maggio  1987,  n.  21  le
occorrenti variazioni al bilancio 1987.