Art. 2.
 
   Ferma restando ogni competenza decisionale riservata dallo statuto
del consorzio agli organi in esso indicati,  i  competenti  organi  e
uffici  della  Regione  curano  il  coordinamento  dell'attivita' del
centro  predetto  con  le  attivita'  programmatiche  della   Regione
fornendo altresi' al centro ogni possibile collaborazione.
   Ai  fini  del controllo regionale, il consorzio stesso e' tenuto a
fornire  una  documentata  relazione  sull'impiego   del   contributo
concesso.