Art. 2. Ferma restando ogni competenza decisionale riservata dallo statuto del consorzio agli organi in esso indicati, i competenti organi e uffici della Regione curano il coordinamento dell'attivita' del centro predetto con le attivita' programmatiche della Regione fornendo altresi' al centro ogni possibile collaborazione. Ai fini del controllo regionale, il consorzio stesso e' tenuto a fornire una documentata relazione sull'impiego del contributo concesso.