Art. 12.
 
   All'onere  complessivo  derivante dall'applicazione della presente
legge, determinato, per l'anno 1987, in L. 500.000.000,  si  provvede
introducendo  le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa
nello stato di previsione della spesa del bilancio  per  il  medesimo
esercizio:
    cap.  324000  denominato "Fondo globale occorrente per far fronte
ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi";
    in diminuzione  .................................. L. 500.000.000
    cap. 082394 (di nuova istituzione ed iscrizione nel sett. 8, tit.
2, ctg. 3, sez. 8) denominato "Interventi per  la  prevenzione  degli
handicaps: preconcezionale, prenatale e neonatale";
    in aumento  ...................................... L. 500.000.000
   La  partita  n. 10 dell'elenco n. 4, allegato al bilancio 1987, e'
ridotta della corrispondente somma di L. 500.000.000.
   Per  gli eventuali oneri relativi agli anni successivi al 1987, si
provvede con apposite leggi di rifinanziamento.