Art. 12. All'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge, determinato, per l'anno 1987, in L. 500.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio: cap. 324000 denominato "Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi"; in diminuzione .................................. L. 500.000.000 cap. 082394 (di nuova istituzione ed iscrizione nel sett. 8, tit. 2, ctg. 3, sez. 8) denominato "Interventi per la prevenzione degli handicaps: preconcezionale, prenatale e neonatale"; in aumento ...................................... L. 500.000.000 La partita n. 10 dell'elenco n. 4, allegato al bilancio 1987, e' ridotta della corrispondente somma di L. 500.000.000. Per gli eventuali oneri relativi agli anni successivi al 1987, si provvede con apposite leggi di rifinanziamento.