Art. 5. I responsabili dell'assistenza neonatale negli istituti pubblici e privati che svolgono assistenza ospedaliera, sono tenuti all'esecuzione del prelievo di sangue e all'invio immediato dello stesso al servizio regionale per lo screening delle malattie endocrino-metaboliche. Tale obbligo e' esteso al medico e/o all'ostetrica che assistono al parto domiciliare. Lo stesso personale medico deve rilasciare certificazione dell'avvenuta esecuzione del prelievo agli esercenti la patria potesta' e notificare l'avvenuto adempimento o le ragioni dell'inadempimento di tale obbligo al servizio d'igiene e prevenzione dell'Unita' locale socio-sanitaria.