Art. 5.
 
   I responsabili dell'assistenza neonatale negli istituti pubblici e
privati   che   svolgono   assistenza   ospedaliera,   sono    tenuti
all'esecuzione  del  prelievo  di  sangue e all'invio immediato dello
stesso  al  servizio  regionale  per  lo  screening  delle   malattie
endocrino-metaboliche.
   Tale  obbligo  e' esteso al medico e/o all'ostetrica che assistono
al parto domiciliare. Lo  stesso  personale  medico  deve  rilasciare
certificazione  dell'avvenuta  esecuzione del prelievo agli esercenti
la patria potesta' e notificare l'avvenuto adempimento o  le  ragioni
dell'inadempimento di tale obbligo al servizio d'igiene e prevenzione
dell'Unita' locale socio-sanitaria.