Art. 6. Il servizio regionale per lo screening delle malattie endocrinometaboliche congenite esegue le indagini e informa immediatamente per telefono, per telegrafo o lettera i sanitari responsabili e gli esercenti la patria potesta', in caso di positivita' delle indagini; invia mensilmente l'esito di esse al servizio di prevenzione della Unita' locale socio-sanitaria territorialmente competente; verifica l'esistenza di eventuali omissioni in rapporto ai dati anagrafici relativi alle nascite e, periodicamente, invia un resoconto all'assessorato regionale alla sanita'.