Art. 6.
 
   Il   servizio   regionale   per   lo   screening   delle  malattie
endocrinometaboliche  congenite  esegue   le   indagini   e   informa
immediatamente  per  telefono,  per  telegrafo  o  lettera i sanitari
responsabili  e  gli  esercenti  la  patria  potesta',  in  caso   di
positivita'  delle  indagini;  invia  mensilmente  l'esito di esse al
servizio  di  prevenzione   della   Unita'   locale   socio-sanitaria
territorialmente   competente;   verifica  l'esistenza  di  eventuali
omissioni in rapporto ai dati anagrafici  relativi  alle  nascite  e,
periodicamente,  invia  un  resoconto  all'assessorato regionale alla
sanita'.