Art. 7.
 
   L'assessorato  regionale  alla sanita' provvede alla registrazione
delle segnalazioni e, ai sensi dell'art. 5 della  legge  23  dicembre
1978,   n.   833,  fornisce  al  ministero  della  sanita'  periodici
aggiornamenti epidemiologici statistici sulle malattie sottoposte  ad
indagini di massa.