Art. 8.
 
   Previa  autorizzazione dell'assessorato regionale alla sanita', le
indagini    necessarie     per     l'accertamento     di     malattie
endocrino-metaboliche   congenite   gravi,  che  non  possono  essere
effettuate in  laboratori  regionali  sono  eseguite  a  spese  della
Regione presso laboratori qualificati extra-regionali.