Art. 2.
 
   I  posti  di  coadiutore  biologo, chimico, fisico e psicologo che
risultano complessivamente vacanti nella pianta organica di  ciascuna
Unita'  locale  socio-sanitaria  a  conclusione  delle  procedure  di
trasformazione effettuate  ai  sensi  del  precedente  art.  1,  sono
coperti,  entro  un  anno,  secondo  le normali procedure concorsuali
previste dalla normativa vigente.