Art. 2. I posti di coadiutore biologo, chimico, fisico e psicologo che risultano complessivamente vacanti nella pianta organica di ciascuna Unita' locale socio-sanitaria a conclusione delle procedure di trasformazione effettuate ai sensi del precedente art. 1, sono coperti, entro un anno, secondo le normali procedure concorsuali previste dalla normativa vigente.