la seguente legge: Art. 1. Il contributo annuo al consiglio regionale d'Abruzzo e alle sezioni provinciali abruzzesi dell'Unione italiana ciechi e quello alle sezioni provinciali abruzzesi dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, da destinare al perseguimento degli scopi statutari degli enti stessi, previsti dalla legge regionale 29 novembre 1982, n. 87, come modificata dalla legge regionale 2 aprile 1985, n. 24, e' rideterminato nella misura rispettiva di L. 220.000.000 e di L. 60.000.000. L'importo complessivo di ciascun contributo di cui al precedente comma, e' ripartito ed assegnato annualmente dalla giunta regionale nella rispettiva misura di L. 44.000.000 al consiglio regionale d'Abruzzo e alle sezioni provinciali abruzzesi dell'Unione italiana ciechi e in quella di L. 15.000.000 alle sezioni provinciali abruzzesi dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.