Art. 2.
 
   Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge,
valutato per l'anno 1987 in L. 90.000.000, si  provvede  introducendo
le  seguenti  variazioni,  per competenza e per cassa, nello stato di
previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:
   (Omissis).
   La  partita n. 3 dell'elenco n. 3, e' corrispondentemente ridotta.
   Negli  esercizi  successivi  la  spesa  grava  sui  corrispondenti
capitoli dei pertinenti bilanci.