Art. 2. Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1987 in L. 90.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e per cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio: (Omissis). La partita n. 3 dell'elenco n. 3, e' corrispondentemente ridotta. Negli esercizi successivi la spesa grava sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci.