Art. 2.
 
   Il  fondo regionale, di cui al precedente art. 1, e' rideterminato
nella misura annua di L. 70.000.000  ed  e'  ripartito  dalla  giunta
regionale  tra  le  Unita' locali socio-sanitarie, con i criteri e le
modalita' fissati dall'art. 2 della legge regionale 9  gennaio  1979,
n. 4.