Art. 2. Il fondo regionale, di cui al precedente art. 1, e' rideterminato nella misura annua di L. 70.000.000 ed e' ripartito dalla giunta regionale tra le Unita' locali socio-sanitarie, con i criteri e le modalita' fissati dall'art. 2 della legge regionale 9 gennaio 1979, n. 4.