la seguente legge: Art. 1. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 6 della legge regionale 21 aprile 1977, n. 19; dell'art. 5 della legge regionale 14 novembre 1978, n. 69 e dell'art. 1 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 60, recanti: "Provvidenze a favore dei nefropatici e per il potenziamento dei servizi di dialisi domiciliare", e' valutato, per l'anno 1987, in L. 1.200.000.000.