Art. 2.
 
   Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dalla presente legge, si
provvede, per l'anno 1987,  con  lo  stanziamento  iscritto  al  cap.
081500  dello  stato di previsione della spesa del bilancio del detto
anno e, per gli anni successivi, a carico degli stanziamenti iscritti
ai capitoli corrispondenti.