Art. 2.
 
   I  maggiori  oneri  vengono  liquidati  nella  misura richiesta da
ciascun ente gestore di corsi di formazione professionale autorizzati
dalla  Regione per ogni dipendente impegnato nelle attivita' corsuali
o comunque correlate o finalizzate alle stesse nel periodo 1 ottobre
1983 - 31 agosto 1984.