Art. 4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato, per l'anno 1987, in L. 900.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno medesimo: cap. 323000 denominato "Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti" in diminuzione L. 900.000.000; cap. 051621 denominato "Contributi per l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi di formazione professionale legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni e legge 19 gennaio 1955, n. 25, modificata dalla legge 8 luglio 1956, n. 706, legge regionale 5 dicembre 1979, n. 63 e legge regionale 15 settembre 1981, n. 48" in aumento L. 900.000.000. La partita 2 dell'elenco n. 3, allegato al bilancio 1987, e' soppressa. La tabella di cui all'art. 12 della legge regionale 13 maggio 1987, n. 21, approvativa del bilancio 1987, e' corrispondentemente modificata.