Art. 4.
 
   All'onere   derivante   dall'applicazione   della  presente  legge
valutato,  per  l'anno  1987,  in   L.   900.000.000,   si   provvede
introducendo  le  seguenti  variazioni, per competenza e cassa, nello
stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno medesimo:
    cap.  323000  denominato "Fondo globale occorrente per far fronte
ad oneri conseguenti a nuovi  provvedimenti  legislativi  riguardanti
spese correnti"
    in diminuzione L. 900.000.000;
    cap.  051621  denominato  "Contributi  per l'organizzazione ed il
funzionamento dei corsi di formazione professionale legge  29  aprile
1949,  n.  264 e successive modificazioni e legge 19 gennaio 1955, n.
25, modificata dalla legge 8 luglio 1956, n. 706, legge  regionale  5
dicembre 1979, n. 63 e legge regionale 15 settembre 1981, n. 48"
    in aumento L. 900.000.000.
   La  partita  2  dell'elenco  n.  3,  allegato al bilancio 1987, e'
soppressa.
   La  tabella  di  cui  all'art.  12 della legge regionale 13 maggio
1987, n. 21, approvativa del bilancio  1987,  e'  corrispondentemente
modificata.