Art. 7.
 
   Sono abrogate le norme contrarie o, comunque, incompatibili con la
presente  legge  e,  segnatamente,  quelle  contenute   nella   legge
regionale 16 febbraio 1983, n. 8.
   La  presente  legge  e'  dichiarata  urgente ed entra in vigore il
giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Abruzzo.
    L'Aquila, addi' 16 settembre 1987
 
                               MATTUCCI