Art. 7. Sono abrogate le norme contrarie o, comunque, incompatibili con la presente legge e, segnatamente, quelle contenute nella legge regionale 16 febbraio 1983, n. 8. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo. L'Aquila, addi' 16 settembre 1987 MATTUCCI