Art. 2. Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 35.000.000 per anno a partire dal 1987, si provvede previa riduzione, per competenza e cassa, di pari importo, del cap. 323000 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1987. Lo stanziamento del cap. 071623 dello stesso stato di previsione della spesa e' elevato, per competenza e cassa, a L. 50.000.000. Lo stanziamento della partita n. 1 dell'elenco n. 3 allegato al detto bilancio e' ridotto di L. 35.000.000. Negli esercizi successivi la spesa grava sui corripondenti capitoli dei pertinenti bilanci regionali.