Art. 2.
 
   Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge,
valutato in L. 35.000.000 per anno a partire dal  1987,  si  provvede
previa  riduzione,  per competenza e cassa, di pari importo, del cap.
323000 dello stato di previsione della spesa del  bilancio  1987.  Lo
stanziamento  del  cap. 071623 dello stesso stato di previsione della
spesa e' elevato, per competenza e cassa, a L. 50.000.000.
   Lo  stanziamento  della  partita n. 1 dell'elenco n. 3 allegato al
detto bilancio e' ridotto di L. 35.000.000.
   Negli   esercizi  successivi  la  spesa  grava  sui  corripondenti
capitoli dei pertinenti bilanci regionali.