Art. 11. Presidente del consorzio Il presidente e' nominato dall'assemblea tra i propri membri con le procedure di cui all'art. 5 del testo unico della legge per la composizione e la elezione degli organi della amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. Il presidente dura in carica cinque anni ed e' rieleggibile. La scadenza della carica coincide con quella del consiglio direttivo. Puo' essere revocato dalle funzioni di presidente su voto di sfiducia approvato dalla maggioranza assoluta dei membri assegnati all'assemblea consorziale.