Art. 11.
                       Presidente del consorzio
 
   Il  presidente  e' nominato dall'assemblea tra i propri membri con
le procedure di cui all'art. 5 del testo unico  della  legge  per  la
composizione   e  la  elezione  degli  organi  della  amministrazioni
comunali approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  16
maggio 1960, n. 570.
   Il presidente dura in carica cinque anni ed e' rieleggibile.
   La  scadenza  della  carica  coincide  con  quella  del  consiglio
direttivo.
   Puo'  essere  revocato  dalle  funzioni  di  presidente su voto di
sfiducia approvato dalla maggioranza assoluta  dei  membri  assegnati
all'assemblea consorziale.