Art. 13. Supplenza del presidente Il presidente delega un componente del consiglio direttivo a supplirlo in caso di assenza o di impedimento. La delega deve essere fatta per iscritto e partecipata a tutti i comuni consorziati. In caso di mancanza della delega o in caso di assenza o impedimento del presidente e del consigliere delegato ne fa le veci il consigliere anziano. Il consigliere anziano e' colui che nella elezione di cui all'art. 9 ha ottenuto il maggior numero di voti e in caso di parita' di voti il maggiore di eta'.