Art. 13.
                       Supplenza del presidente
 
   Il  presidente  delega  un  componente  del  consiglio direttivo a
supplirlo in caso di assenza o di impedimento. La delega deve  essere
fatta per iscritto e partecipata a tutti i comuni consorziati.
   In  caso  di  mancanza  della  delega  o  in  caso  di  assenza  o
impedimento del presidente e del consigliere delegato ne fa  le  veci
il consigliere anziano.
   Il consigliere anziano e' colui che nella elezione di cui all'art.
9 ha ottenuto il maggior numero di voti e in caso di parita' di  voti
il maggiore di eta'.