Art. 15. Cause di ineleggibilita' - Incompatibilita' Sospensione e decadenza Agli effetti della nomina e della permanenza nelle cariche di presidente e di componente del consiglio direttivo vigono le stesse cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' previste dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni, intendendosi sostituito il consorzio al comune nella dizione delle singole disposizioni di legge. Non possono contemporanemente far parte del consiglio direttivo i parenti e gli affini entro il secondo grado, i coniugi, l'adottante e l'adottato. Si applicano, inoltre, nei confronti del presidente e dei membri del consiglio direttivo del consorzio le norme sulla sospensione e sulla decadenza degli amministratori degli enti locali previste dalla legge 1 giugno 1977, n. 286 ed eventuali modificazioni ed integrazioni.