Art. 15.
             Cause di ineleggibilita' - Incompatibilita'
                       Sospensione e decadenza
 
   Agli  effetti  della  nomina  e  della permanenza nelle cariche di
presidente e di componente del consiglio direttivo vigono  le  stesse
cause  di  ineleggibilita'  e  di incompatibilita' previste dal testo
unico delle leggi per la composizione  e  la  elezione  degli  organi
delle  amministrazioni  comunali approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni ed
integrazioni,  intendendosi  sostituito  il consorzio al comune nella
dizione delle singole disposizioni di legge.
   Non  possono contemporanemente far parte del consiglio direttivo i
parenti e gli affini entro il secondo grado, i coniugi, l'adottante e
l'adottato.
   Si  applicano,  inoltre, nei confronti del presidente e dei membri
del consiglio direttivo del consorzio le norme  sulla  sospensione  e
sulla decadenza degli amministratori degli enti locali previste dalla
legge  1  giugno  1977,  n.  286  ed  eventuali   modificazioni   ed
integrazioni.