Art. 17.
                   Sostituzione degli amminstratori
 
   Il presidente e i membri del consiglio direttivo che per qualsiasi
causa  cessino  dalla  carica   vengono   sostituiti   dall'assemblea
consorziale  nella  prima adunanza dopo la cessazione. I nuovi eletti
esercitano le loro funzioni fino a quando sarebbero rimasti in carica
i loro predecessori.