Art. 18. Indennita' di carica Al presidente ed ai membri del consiglio direttivo e' corrisposta una indennita' mensile di carica, da fissarsi dall'assemblea direttiva entro i limiti massimi previsti dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816 e successive modificazioni ed integrazioni per i sindaci e per gli assessori del comune capoluogo della provincia dove ha sede il consorzio.