Art. 18.
                         Indennita' di carica
 
   Al  presidente ed ai membri del consiglio direttivo e' corrisposta
una  indennita'  mensile  di  carica,  da   fissarsi   dall'assemblea
direttiva  entro  i  limiti  massimi previsti dalla legge 27 dicembre
1985, n. 816 e successive modificazioni ed integrazioni per i sindaci
e per gli assessori del comune capoluogo della provincia dove ha sede
il consorzio.