Art. 19.
                       Gettoni e rimborsi spese
 
   A  tutti  i  consiglieri  del  consorzio  e'  corrisposta per ogni
giornata  di  effettiva  partecipazione  alle  sedute  dell'assemblea
consorziale  una  indennita'  di presenza nella misura prevista per i
consiglieri per la partecipazione alle sedute dei consigli dei comuni
capoluogo della provincia dove ha sede il consorzio.
   A  tutti  i  consiglieri  del consorzio ed ai membri del consiglio
direttivo spetta, inoltre,  il  rimborso  per  le  spese  di  viaggio
effettivamente  sostenute  entro  i  limiti  della circoscrizione del
consorzio,  per  la  partecipazione  ad  ognuna  delle   sedute   dei
rispettivi  organi  assembleari ed esecutivi, nonche' per la presenza
necessaria presso la sede  degli  uffici  per  lo  svolgimento  delle
funzioni proprie o delegate.
   Ai  presidenti  ed  ai membri del consiglio direttivo dei consorzi
che per  ragione  del  loro  mandato  si  rechino  fuori  dell'ambito
territoriale cui si riferiscono le funzioni esercitate sono dovuti il
rimborso delle spese di  viaggio  effettivamente  sostenute,  nonche'
l'indennita'  di missione alle condizioni previste dall'art. 1, comma
primo, e dell'art. 3, commi primo e secondo della legge  18  dicembre
1973,  n.  836  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  e per
l'ammontare stabilito al punto  2  della  tabella  A)  allegata  alla
medesima   legge;   all'ammontare   sono  applicabili  le  successive
modifiche normative della tabella.
   Per  la  procedura  della liquidazione si applica l'art. 13, terzo
comma, della legge 27 dicembre 1985, n. 816.