Art. 19. Gettoni e rimborsi spese A tutti i consiglieri del consorzio e' corrisposta per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute dell'assemblea consorziale una indennita' di presenza nella misura prevista per i consiglieri per la partecipazione alle sedute dei consigli dei comuni capoluogo della provincia dove ha sede il consorzio. A tutti i consiglieri del consorzio ed ai membri del consiglio direttivo spetta, inoltre, il rimborso per le spese di viaggio effettivamente sostenute entro i limiti della circoscrizione del consorzio, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonche' per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. Ai presidenti ed ai membri del consiglio direttivo dei consorzi che per ragione del loro mandato si rechino fuori dell'ambito territoriale cui si riferiscono le funzioni esercitate sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonche' l'indennita' di missione alle condizioni previste dall'art. 1, comma primo, e dell'art. 3, commi primo e secondo della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni ed integrazioni e per l'ammontare stabilito al punto 2 della tabella A) allegata alla medesima legge; all'ammontare sono applicabili le successive modifiche normative della tabella. Per la procedura della liquidazione si applica l'art. 13, terzo comma, della legge 27 dicembre 1985, n. 816.