Art. 2. Consorzi provvisori e loro ambiti In attesa che i comuni interessati provvedano a delimitare gli ambiti territoriali definitivi dei rispettivi consorzi, sono provvisoriamente costituiti, con i criteri previsti dal terzo comma del precedente art. n. 4, consorzi comprensoriali di cui fanno parte i comuni indicati nella allegata tabella "A", con le specificazioni della portata di competenza addotta dai rispettivi consorzi. I comuni approvvigionati dagli acquedotti interregionali Verrecchie ed ex C.I.T.T. sono compresi nell'ambito territoriale del consorzio comprensoriale dell'aquilano, cui deve essere attribuita, per la parte ricadente nel territorio abruzzese, al gestione delle relative opere acquedottistiche. Con provvedimento dei competenti organi regionali, su proposta dei consorzi interessati, possono essere apportate variazioni agli ambiti territoriali dei consorzi qualora intervengano rilevanti modificazioni alle condizioni di esercizio dei consorzi stessi. Lo stesso provvedimento disciplina i conseguenti rapporti giuridici e patrimoniali. Sono consentite ulteriori ammissioni al consorzio di comuni o di altri enti locali i quali ne facciano domanda allo scopo di essere approvvigionati attraverso opere acquedottistiche costruite o ultimate successivamente alla emanazione della presente legge.