Art. 2.
                  Consorzi provvisori e loro ambiti
 
   In  attesa  che  i  comuni interessati provvedano a delimitare gli
ambiti  territoriali  definitivi  dei   rispettivi   consorzi,   sono
provvisoriamente  costituiti,  con i criteri previsti dal terzo comma
del precedente art. n. 4, consorzi comprensoriali di cui fanno  parte
i  comuni  indicati nella allegata tabella "A", con le specificazioni
della portata di competenza addotta dai rispettivi consorzi. I comuni
approvvigionati  dagli  acquedotti  interregionali  Verrecchie  ed ex
C.I.T.T.  sono  compresi  nell'ambito  territoriale   del   consorzio
comprensoriale  dell'aquilano,  cui  deve  essere  attribuita, per la
parte ricadente nel territorio abruzzese, al gestione delle  relative
opere acquedottistiche.
   Con provvedimento dei competenti organi regionali, su proposta dei
consorzi interessati, possono essere apportate variazioni agli ambiti
territoriali    dei    consorzi    qualora   intervengano   rilevanti
modificazioni alle condizioni di esercizio dei  consorzi  stessi.  Lo
stesso  provvedimento  disciplina  i conseguenti rapporti giuridici e
patrimoniali.
   Sono  consentite  ulteriori ammissioni al consorzio di comuni o di
altri enti locali i quali ne facciano domanda allo  scopo  di  essere
approvvigionati   attraverso   opere   acquedottistiche  costruite  o
ultimate successivamente alla emanazione della presente legge.