Art. 20.
                          C o n t r o l l i
 
   Sugli  atti  degli organi collegiali del consorzio si effettuano i
controlli previsti dagli  articoli  59  e  seguenti  della  legge  10
febbraio 1953, n. 62.
   I  controlli  sono effettuati dalle sezioni provinciali competenti
per territorio del comitato regionale di controllo di cui all'art.  3
legge regionale 14 febbraio 1972, n. 13 e successive modificazioni ed
integrazioni.
   Per  i  consorzi  che  comprendono  comuni  di  piu'  province  il
controllo e' esercitato dalle sezioni istituite per le province nella
cui circoscrizione ha sede l'amministrazione del consorzio.