Art. 20. C o n t r o l l i Sugli atti degli organi collegiali del consorzio si effettuano i controlli previsti dagli articoli 59 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62. I controlli sono effettuati dalle sezioni provinciali competenti per territorio del comitato regionale di controllo di cui all'art. 3 legge regionale 14 febbraio 1972, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni. Per i consorzi che comprendono comuni di piu' province il controllo e' esercitato dalle sezioni istituite per le province nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione del consorzio.